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Licenziamento per abuso del congedo parentale: la Cassazione conferma il criterio di valutazione del giudice di merito

| Alessandro Gradelli | ,

La Corte di cassazione — Sezione lavoro, con la sentenza n. 24922/2025, ha confermato che si configura abuso del congedo parentale quando il dipendente, durante il periodo di astensione, svolge attività non direttamente riconducibili alla cura dei figli. Nel caso deciso, il lavoratore aveva prestato attività presso lo stabilimento balneare gestito dal coniuge: circostanza ritenuta idonea a integrare lo sviamento dalla finalità assistenziale del congedo e a giustificare il licenziamento intimato dalla S.p.A., poi confermato in sede di appello.

Un dipendente di una S.p.A. è stato licenziato per abuso del congedo parentale. In primo grado la pronuncia non era stata favorevole al datore di lavoro, ma la Corte d’Appello di Reggio Calabria ha riformato il giudizio di merito e ha ritenuto legittimo il licenziamento. La difesa del lavoratore ha quindi proposto ricorso in Cassazione, fondato su due motivi principali:

  • omissione illegittima nell’ammettere prova testimoniale che avrebbe attestato la cura dei figli nello stabilimento;
  • vizio di diritto nella nozione di abuso, atteso che, su 46 giorni di congedo, il lavoratore sarebbe stato rilevato nello stabilimento senza i figli in soli 5 giorni, e per poche ore.

La Sezione lavoro ha rigettato il ricorso. Sul punto centrale — la nozione di abuso del congedo parentale — la Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento: il congedo è finalizzato all’assistenza materiale e affettiva del minore e non può essere strumentalmente utilizzato per coltivare interessi estranei a tale finalità. Pertanto, l’utilizzo del periodo di congedo per svolgere attività non direttamente connesse alla cura del figlio può assumere rilevanza disciplinare e giustificare la sanzione espulsiva, quando emerga uno sviamento apprezzabile rispetto alla funzione dell’istituto.

La Cassazione ha, inoltre, sottolineato che la valutazione concreta del materiale probatorio — anche di fonte investigativa — e la ricostruzione dei fatti spettano al giudice di merito: laddove il giudice di merito abbia ritenuto, sulla base di elementi idonei, che vi sia stato uno sviamento della finalità del congedo, tale valutazione non è sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata.

Quadro normativo e principi

Il congedo parentale trova disciplina nell’art. 32 del D.lgs. 151/2001 e costituisce un diritto potestativo finalizzato a permettere al genitore di dedicarsi all’assistenza materiale e affettiva del figlio. La ratio dell’istituto è quindi di tutela del minore e di rafforzamento del rapporto genitoriale: qualsiasi uso che si discosti in modo non giustificato da questa finalità può essere qualificato come abuso.

Non si tratta, tuttavia, di un automatismo: occorre una valutazione complessiva che consideri le circostanze, la sistematicità del comportamento, la sua durata e l’eventuale presenza di giustificazioni oggettive o di urgenze familiari che possano spiegare scostamenti temporanei.

Giurisprudenza a confronto

La sentenza n. 24922/2025 si inserisce in un più ampio filone giurisprudenziale che distingue tra deviazioni sporadiche — compatibili con il riconoscimento del congedo — e comportamenti sistematici e strumentali alla finalità del congedo che ne inficiano la legittimità. Altri casi recenti hanno evidenziato la necessità di un accertamento puntuale del nesso tra astensione e cura del minore e la valutazione della correttezza probatoria utilizzata dal datore di lavoro.

Implicazioni pratiche per datori di lavoro e lavoratori

Per i datori di lavoro

  • Documentare con attenzione gli elementi indizianti prima di adottare sanzioni espulsive; l’accertamento deve essere proporzionato e ben motivato.
  • Usare le indagini private con prudenza, rispettando la normativa sulla privacy e la disciplina sul controllo a distanza e sulla dignità del lavoratore.
  • Affidarsi a un’istruttoria completa e trasparente che consenta al giudice di merito di compiere una valutazione solida dei fatti.

Per i lavoratori

  • Usare il congedo parentale secondo la sua finalità assistenziale; in caso di necessità di svolgere attività diverse, conservare documentazione che attesti la cura del minore o motivi eccezionali.
  • Richiedere e conservare prove che possano dimostrare la effettiva assistenza prestata al minore (testimonianze, documenti, comunicazioni familiari), avendo cura però di rispettare la normativa sulla privacy altrui.

Conclusione

La sentenza n. 24922/2025 ribadisce il principio che il congedo parentale non può essere utilizzato come copertura per attività non pertinenti alla cura del figlio. La distinzione tra deviazioni giustificate e abuso sistematico resta affidata alla valutazione del giudice di merito, che deve poggiare su elementi probatori idonei e proporzionati. Per aziende e professionisti delle risorse umane la decisione è un richiamo alla prudenza procedurale; per i lavoratori, un monito sulla necessità di mantenere il legame tra fruizione del congedo e tutela del minore.

Redazione a cura dell’ H.R. Dr. Alessandro Gradelli

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Licenziamento per abuso del congedo parentale: la Cassazione conferma il criterio di valutazione del giudice di merito

Studio Gradelli

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