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TFR mensile vietato: cosa rischia l’azienda dopo la Nota INL 616/2025

| Alessandro Gradelli | ,

La Nota INL n. 616/2025 chiarisce i rischi per le aziende: contribuzione, tassazione ordinaria e obbligo di ricostituire il TFR

Il Trattamento di Fine Rapporto – TFR rappresenta uno degli istituti più caratteristici del rapporto di lavoro subordinato. Disciplinato dall’art. 2120 del Codice civile, costituisce una forma di retribuzione differita: matura progressivamente durante il rapporto di lavoro, ma diventa normalmente esigibile al momento della cessazione.

Proprio questa natura differita distingue il TFR dalla normale retribuzione mensile e determina un trattamento particolare anche sotto il profilo previdenziale e fiscale. Negli ultimi anni, tuttavia, si è diffusa in alcune realtà aziendali – soprattutto nei rapporti a termine, stagionali o caratterizzati da un forte turnover – la prassi di corrispondere direttamente in busta paga il rateo di TFR maturato ogni mese.

Una soluzione apparentemente semplice, che consente al lavoratore di percepire immediatamente una somma maggiore. Ma è una prassi che oggi presenta rilevanti rischi per il datore di lavoro.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la Nota n. 616 del 3 aprile 2025, emanata dopo aver acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha infatti assunto una posizione particolarmente netta: il mero trasferimento automatico in busta paga del TFR maturando non può essere utilizzato come modalità ordinaria e continuativa di pagamento del trattamento di fine rapporto.

La conseguenza è particolarmente importante.

Una somma corrisposta mensilmente e indicata in cedolino come “TFR” può essere disconosciuta in sede ispettiva e riqualificata come maggiore retribuzione ordinaria, con conseguente assoggettamento alla contribuzione previdenziale e con ulteriori conseguenze sul piano fiscale e dell’accantonamento del TFR.

Il TFR nasce per essere pagato alla fine del rapporto

L’art. 2120 c.c. stabilisce che, alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il lavoratore ha diritto al trattamento di fine rapporto. La quota annualmente maturata viene determinata, in linea generale, dividendo la retribuzione utile per 13,5 e gli importi accantonati vengono successivamente rivalutati secondo il meccanismo previsto dalla stessa disposizione. La disciplina conferma quindi la funzione del TFR: non una componente destinata ordinariamente al pagamento mese per mese, ma una somma progressivamente accantonata per garantire al lavoratore una disponibilità economica alla conclusione del rapporto.

Questa qualificazione produce effetti anche fiscali.

Il TFR che conserva la propria natura è assoggettato alla tassazione separata, ai sensi degli artt. 17 e 19 del TUIR, proprio per evitare che una somma maturata nell’arco di più anni venga integralmente assoggettata alle aliquote progressive IRPEF dell’anno nel quale viene materialmente percepita. L’art. 17 del TUIR include espressamente il trattamento di fine rapporto disciplinato dall’art. 2120 c.c. tra i redditi soggetti a tassazione separata.

Il problema nasce quando quella somma cessa sostanzialmente di essere TFR.

Se il datore di lavoro trasforma il rateo maturando in una componente sistematicamente erogata insieme alla normale retribuzione, viene meno proprio uno degli elementi che caratterizzano l’istituto: la sua natura differita. Ed è su questo punto che interviene l’Ispettorato.

Nota INL n. 616/2025: il passaggio fondamentale

La Nota INL n. 616/2025 nasce da una fattispecie tutt’altro che teorica. Il quesito sottoposto all’Ispettorato riguardava infatti una prassi rilevata direttamente dal personale ispettivo, consistente nell’anticipazione mensile del TFR mediante inserimento del relativo rateo nella busta paga del dipendente. L’INL, acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro, ha richiamato la funzione propria del TFR e la precedente giurisprudenza della Corte di Cassazione, arrivando a una conclusione di notevole rilevanza operativa.

Secondo l’Ispettorato, la possibilità prevista dall’art. 2120 c.c. di introdurre condizioni di miglior favore attraverso la contrattazione collettiva o mediante accordi individuali non può essere utilizzata per trasformare automaticamente il TFR maturando in una quota mensile di retribuzione. L’accordo può disciplinare condizioni più favorevoli per ottenere un’anticipazione, ma secondo l’interpretazione dell’INL questa deve riguardare un accantonamento già maturato al momento della pattuizione.

Diversa è invece la previsione secondo cui, mese dopo mese e automaticamente, il futuro rateo di TFR viene trasferito direttamente nel cedolino. In questo caso, per l’Ispettorato, l’operazione contrasta con la stessa funzione dell’istituto e il versamento mensile può assumere la natura di una integrazione della normale retribuzione, con conseguenti effetti contributivi. Ed è questo il passaggio che le aziende devono considerare con particolare attenzione.

Non è sufficiente chiamare una somma “TFR” perché quella somma sia giuridicamente TFR.

In sede di verifica conta la natura sostanziale dell’erogazione.

Cosa può accadere durante un’ispezione

La portata della Nota INL diventa ancora più rilevante quando si analizzano le conseguenze indicate per il personale ispettivo.

Quando venga riscontrato un sistema stabile di liquidazione mensile del TFR non riconducibile a una legittima anticipazione, l’Ispettorato può disconoscere la qualificazione attribuita dal datore di lavoro alle somme erogate.

La somma corrisposta mese per mese può quindi essere considerata maggiore retribuzione.

E maggiore retribuzione significa, innanzitutto, imponibile previdenziale.

La posizione dell’INL è coerente con quanto già affermato dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 4670 del 22 febbraio 2021: soltanto la presenza e la prova degli elementi richiesti per qualificare una somma come effettiva anticipazione del TFR consentono di conservarne il relativo regime; in mancanza di tali condizioni, l’erogazione monetaria effettuata al lavoratore non si sottrae all’obbligazione contributiva.

Ma l’aspetto probabilmente più delicato è un altro.

L’INL ha precisato che, quando venga accertata l’indebita anticipazione mensile, il personale ispettivo può intimare al datore di lavoro, mediante il provvedimento di disposizione previsto dall’art. 14 del D.Lgs. n. 124/2004, di accantonare le quote di TFR illegittimamente anticipate.

Il rischio economico per l’azienda diventa quindi significativo.

Il datore di lavoro potrebbe trovarsi ad avere:

somme già materialmente corrisposte al dipendente, considerate però retribuzione ordinaria;

contributi previdenziali da recuperare sulle somme riqualificate;

imposte e adempimenti da riallineare alla nuova qualificazione retributiva;

e, contemporaneamente, il TFR da ricostituire e accantonare, perché quanto precedentemente pagato non viene più riconosciuto come valido pagamento del trattamento di fine rapporto.

In altri termini, quello che inizialmente poteva sembrare un semplice anticipo di liquidità al dipendente può trasformarsi in un costo aggiuntivo molto rilevante per l’impresa.

Tassazine separata o tassazone ordinaria?

Anche sotto il profilo fiscale la distinzione è fondamentale. Il vero TFR, così come disciplinato dall’art. 2120 c.c., beneficia del regime di tassazione separata previsto dal TUIR. Quando, invece, il pagamento mensile perde i requisiti necessari per essere qualificato come TFR e viene ricondotto alla retribuzione corrente, la logica fiscale cambia conseguentemente: la somma entra nella retribuzione imponibile ordinaria, concorrendo alla determinazione del reddito di lavoro dipendente secondo le normali regole IRPEF.

Il lavoratore può pertanto subire un’incidenza fiscale diversa rispetto a quella prevista per il TFR liquidato secondo le modalità ordinarie. La maggiore retribuzione aumenta infatti il reddito imponibile dell’anno e può incidere non soltanto sulle aliquote IRPEF applicabili, ma anche sulle detrazioni da lavoro dipendente e su eventuali prestazioni o agevolazioni parametrate al reddito. È quindi improprio valutare il “TFR mensile” soltanto osservando il maggiore netto presente nel singolo cedolino.

Occorre considerarne l’intero trattamento giuridico, previdenziale e fiscale.

Modalità di erogazioneQualificazioneContribuzioneRegime fiscale
TFR liquidato alla cessazioneTFROrdinariamente escluso dalla contribuzione previdenzialeTassazione separata
Legittima anticipazione del TFRTFRMantiene la natura propria dell’istitutoRegime previsto per il TFR
Rateo futuro pagato automaticamente ogni meseRischio di riqualificazione in retribuzioneSì, secondo l’indirizzo INLTassazione ordinaria se riqualificato come retribuzione
Qu.I.R. 2015-2018Regime speciale ormai cessatoDisciplina specialeTassazione ordinaria

Anticipare il TFR resta possibile, ma è cosa diversa dal pagarlo ogni mese

La Nota INL non elimina l’istituto dell’anticipazione.

L’art. 2120 c.c. continua a prevedere che il lavoratore con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro possa richiedere un’anticipazione fino al 70% del TFR maturato. La disciplina legale stabilisce inoltre limiti quantitativi annuali e specifiche causali, tra cui rilevano le spese sanitarie straordinarie e l’acquisto della prima casa per sé o per i figli. La norma consente anche ai contratti collettivi e ai patti individuali di introdurre condizioni di miglior favore.

È proprio quest’ultima disposizione ad aver generato un interessante dibattito interpretativo. Una parte della dottrina ha osservato che l’art. 2120 c.c. attribuisce alla contrattazione collettiva e all’autonomia individuale uno spazio non irrilevante per ampliare le possibilità di anticipazione del TFR. Anche dopo la Nota 616/2025 sono state espresse interpretazioni meno restrittive rispetto a quella dell’Ispettorato.

Sul piano operativo e ispettivo, tuttavia, il datore di lavoro deve necessariamente confrontarsi con l’indirizzo espresso dall’INL. La differenza essenziale è quindi tra una anticipazione specificamente concordata sul TFR già maturato e un sistema nel quale si stabilisce preventivamente che ogni futuro rateo di TFR verrà automaticamente monetizzato insieme allo stipendio.

È soprattutto questa seconda ipotesi a presentare il maggiore rischio di contestazione.

La Qu.I.R. non può essere utilizzata come precedente per il TFR mensile

Talvolta la liquidazione mensile del TFR viene giustificata richiamando la precedente esperienza della Qu.I.R. – Quota Integrativa della Retribuzione. Il riferimento, però, non è più utilizzabile. La Legge n. 190/2014 aveva previsto, in via esclusivamente sperimentale, la possibilità per determinate categorie di lavoratori del settore privato di richiedere la liquidazione mensile della quota maturanda di TFR.

Il regime riguardava i periodi di paga compresi tra il 1° marzo 2015 e il 30 giugno 2018.

L’INPS, con la Circolare n. 82 del 23 aprile 2015, aveva disciplinato le modalità operative della Qu.I.R., definendola espressamente una quota integrativa della retribuzione mensile. Quella disciplina aveva però carattere eccezionale, una durata espressamente limitata ed una specifica base legislativa.

Dal 1° luglio 2018 non è più vigente.

Proprio la necessità che il legislatore introducesse una disciplina specifica per rendere possibile la monetizzazione mensile del TFR costituisce uno degli elementi richiamati oggi per escludere che la medesima operazione possa essere liberamente riprodotta attraverso una semplice prassi aziendale.

T.F.R.: cosa è cambiato nel 2026

Il 2026 ha inoltre introdotto importanti novità sulla destinazione del TFR, che rendono ancora più attuale il tema. La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 – Legge di Bilancio 2026 ha modificato innanzitutto la disciplina del Fondo di Tesoreria INPS. A partire dal 2026 il requisito dimensionale non rimane più cristallizzato alla situazione esistente all’avvio dell’attività: assume rilievo anche il successivo incremento occupazionale dell’impresa.

L’INPS, con la Circolare n. 12 del 5 febbraio 2026, ha chiarito che il requisito dimensionale viene verificato considerando la media dei lavoratori occupati nell’anno precedente e che le soglie sono pari a 60 addetti nel 2026 e 2027, 50 addetti dal 2028 al 2031 e 40 addetti dal 1° gennaio 2032. Per le imprese interessate, quindi, il TFR non destinato alla previdenza complementare deve essere conferito al Fondo Tesoreria INPS secondo la nuova disciplina.

A ciò si aggiunge la seconda grande novità.

Dal 1° luglio 2026, per i lavoratori di prima assunzione nel settore privato, esclusi i lavoratori domestici, opera il nuovo meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare, salvo che il lavoratore eserciti nei termini previsti le facoltà riconosciute dalla legge. La disciplina prevede un periodo di 60 giorni dall’assunzione nel quale il lavoratore può effettuare le proprie scelte sulla destinazione del TFR. Il sistema del TFR nel 2026 è quindi sempre più caratterizzato da regole precise sulla destinazione delle quote maturande: azienda, Fondo Tesoreria INPS o previdenza complementare.

Proprio per questo appare ancora meno sostenibile l’idea di utilizzare liberamente il TFR come una normale componente mensile dello stipendio.

Un esempio pratico: perchè il rischio può essere molto piu’ alto dei vantaggi

Supponiamo che un lavoratore percepisca una retribuzione utile TFR di 2.700 euro mensili. In termini estremamente semplificati, il rateo teorico corrispondente sarebbe nell’ordine di:

2.700 ÷ 13,5 = 200 euro

Il datore di lavoro decide di corrispondere ogni mese quei 200 euro direttamente nel cedolino, qualificandoli come “TFR mensile”.

Dopo dodici mesi avrà corrisposto:

200 × 12 = 2.400 euro.

Se la pratica viene successivamente contestata in sede ispettiva e quelle somme vengono disconosciute come TFR, i 2.400 euro possono essere considerati maggiore retribuzione già erogata. Su tale maggiore retribuzione potranno quindi emergere le conseguenti differenze contributive. Ma, contemporaneamente, l’Ispettorato può intimare al datore di lavoro di ricostituire l’accantonamento del TFR, perché i 2.400 euro precedentemente pagati non hanno validamente assolto la funzione del trattamento di fine rapporto.

L’operazione che avrebbe dovuto semplicemente anticipare al lavoratore una somma già maturata può quindi generare un effetto economico completamente diverso da quello programmato.

Conclusioni: il TFR non è una voce ordinaria della busta paga

Il principio operativo che emerge dalla Nota INL n. 616/2025 è particolarmente chiaro. Il TFR deve rimanere TFR. La sua funzione è quella di costituire una retribuzione differita destinata, salvo le legittime ipotesi di anticipazione, ad essere corrisposta alla cessazione del rapporto o destinata alle forme previste dall’ordinamento. Il pagamento automatico e continuativo del rateo maturando attraverso il cedolino mensile espone invece l’impresa al rischio che quella somma venga considerata una vera e propria integrazione della retribuzione ordinaria.

E le conseguenze possono essere rilevanti: recupero della contribuzione previdenziale, trattamento fiscale coerente con la nuova qualificazione, contestazioni ispettive e, soprattutto, obbligo di accantonare nuovamente il TFR che si riteneva già pagato.

Per le aziende che abbiano utilizzato o stiano ancora utilizzando sistemi di “TFR mensile” è quindi opportuno procedere a una verifica preventiva delle modalità applicate, della contrattazione collettiva di riferimento, degli eventuali accordi individuali sottoscritti e delle esposizioni presenti nei cedolini. Se l’obiettivo aziendale è incrementare il reddito disponibile mensile del lavoratore, il TFR non rappresenta oggi lo strumento più sicuro.

È preferibile valutare istituti costruiti specificamente per remunerare il lavoratore durante il rapporto – premi di risultato, welfare aziendale, fringe benefit nei limiti di legge, sistemi incentivanti o politiche retributive variabili – senza snaturare un istituto che il nostro ordinamento continua a qualificare come retribuzione differita.

Il punto, quindi, non è soltanto fiscale: un TFR pagato ogni mese può smettere di essere TFR. E, in caso di ispezione, il costo per l’azienda può essere sensibilmente superiore alla somma originariamente corrisposta.

Redazione a cura dell’ H.R. Dr. Alessandro Gradelli & Dr. Daniele Cerroni

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TFR mensile vietato: cosa rischia l’azienda dopo la Nota INL 616/2025

Studio Gradelli

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