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Riduzione del cuneo fiscale: le misure previste dalla Legge n. 207/2024

| Alessandro Gradelli | ,

Il cuneo fiscale rappresenta la differenza tra il costo complessivamente sostenuto dal datore di lavoro e la retribuzione netta effettivamente percepita dal lavoratore. Tale differenza è determinata principalmente dai contributi previdenziali e dalle imposte applicate al reddito di lavoro dipendente. La riduzione del cuneo fiscale costituisce, pertanto, uno degli strumenti utilizzati dal legislatore per sostenere il potere d’acquisto dei lavoratori, aumentando il netto in busta paga senza modificare le retribuzioni lorde stabilite dalla contrattazione collettiva.

Con la Legge 30 dicembre 2024, n. 207, il sistema di riduzione del cuneo fiscale è stato profondamente modificato. A decorrere dal 1° gennaio 2025, il precedente esonero contributivo parziale IVS del 6% o del 7% è stato sostituito da un nuovo meccanismo di natura fiscale, articolato in due misure: una somma non imponibile destinata ai lavoratori con i redditi più bassi e un’ulteriore detrazione dall’IRPEF riconosciuta alla fascia reddituale immediatamente superiore.

Il nuovo intervento sul cuneo fiscale non viene quindi più realizzato mediante una riduzione dei contributi previdenziali trattenuti al lavoratore, ma agisce direttamente sul trattamento fiscale della retribuzione. La gestione del beneficio resta affidata al datore di lavoro, che provvede al relativo riconoscimento in qualità di sostituto d’imposta, sulla base del reddito previsionale del dipendente.

Le misure sono riservate ai titolari di redditi di lavoro dipendente e non si applicano ai redditi assimilati, come quelli derivanti da alcune collaborazioni coordinate e continuative o da borse di studio. Per verificare il rispetto delle soglie previste dalla legge occorre considerare il reddito complessivo del lavoratore, escludendo il reddito dell’abitazione principale e quello delle relative pertinenze.

Il primo strumento attraverso il quale viene realizzata la riduzione del cuneo fiscale è rappresentato dalla somma non imponibile, spesso definita anche somma integrativa. Il beneficio interessa i lavoratori con un reddito complessivo annuo non superiore a 20.000 euro e viene determinato applicando una specifica percentuale al reddito di lavoro dipendente.

La percentuale è pari al 7,1% quando il reddito di lavoro dipendente non supera 8.500 euro, al 5,3% quando è superiore a 8.500 euro ma non oltrepassa 15.000 euro e al 4,8% quando è superiore a 15.000 euro, fermo restando il limite generale di 20.000 euro di reddito complessivo.

La somma così calcolata non concorre alla formazione del reddito imponibile e determina, quindi, un incremento diretto della retribuzione netta. Per individuare la percentuale applicabile, il reddito di lavoro dipendente deve essere rapportato all’intero anno, mentre l’importo effettivamente riconosciuto viene calcolato sul reddito concretamente percepito dal lavoratore.

Il beneficio viene attribuito automaticamente dal datore di lavoro in occasione dell’erogazione delle retribuzioni, senza necessità di una preventiva domanda. Il dipendente può tuttavia chiedere che la somma non venga applicata oppure che sia riconosciuta esclusivamente in sede di conguaglio. Questa possibilità assume particolare importanza quando il lavoratore percepisce altri redditi, intrattiene contemporaneamente più rapporti di lavoro o ritiene di poter superare la soglia reddituale prevista dalla normativa sul cuneo fiscale.

Per i lavoratori con un reddito complessivo superiore a 20.000 euro, la riduzione del cuneo fiscale viene invece realizzata attraverso un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda. Il beneficio è pari a 1.000 euro annui quando il reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non supera 32.000 euro ed è rapportato al periodo di lavoro svolto nell’anno.

Quando il reddito complessivo supera 32.000 euro, la detrazione si riduce progressivamente fino ad azzerarsi al raggiungimento della soglia di 40.000 euro. In questa fascia l’importo viene determinato applicando la seguente formula:

1.000 × (40.000 − reddito complessivo) / 8.000

Un lavoratore con un reddito complessivo pari a 36.000 euro avrà, ad esempio, diritto a una detrazione teorica annua di 500 euro, da rapportare al periodo di lavoro.

A differenza della somma non imponibile prevista per i redditi fino a 20.000 euro, l’ulteriore detrazione incide direttamente sull’IRPEF lorda dovuta dal lavoratore. Il beneficio può quindi essere utilizzato esclusivamente nei limiti dell’imposta disponibile. Se l’IRPEF lorda risulta totalmente o parzialmente incapiente, la parte di detrazione non utilizzata non genera un credito da rimborsare al dipendente.

Anche questa seconda misura di riduzione del cuneo fiscale viene applicata automaticamente dal sostituto d’imposta durante l’anno, sulla base del reddito previsionale. Il lavoratore conserva comunque la possibilità di chiederne la non applicazione qualora ritenga di non possedere i requisiti oppure voglia evitare il rischio di un successivo recupero.

La spettanza definitiva delle misure viene verificata in sede di conguaglio di fine anno o di cessazione del rapporto di lavoro. Se dal calcolo finale emerge che la somma non imponibile o l’ulteriore detrazione sono state riconosciute in misura superiore al dovuto, il datore di lavoro deve recuperare l’importo non spettante.

Quando il recupero supera 60 euro, la trattenuta viene suddivisa in dieci rate di pari importo, a partire dalla prima retribuzione sulla quale producono effetto le operazioni di conguaglio. In caso di cessazione del rapporto, il recupero viene invece effettuato in un’unica soluzione, nei limiti della capienza della retribuzione.

La Legge n. 207/2024 ha dunque trasformato la struttura del cuneo fiscale applicabile ai lavoratori dipendenti, passando da una misura prevalentemente contributiva a un sistema di agevolazioni fiscali. La corretta applicazione richiede un’attenta valutazione del reddito complessivo, soprattutto in presenza di più rapporti di lavoro o di ulteriori redditi non conosciuti dal datore.

Una comunicazione tempestiva tra lavoratore, azienda e professionista incaricato dell’elaborazione delle retribuzioni consente di applicare correttamente le nuove misure sul cuneo fiscale e di limitare il rischio di recuperi significativi in sede di conguaglio.

Redazione a cura dell’ H.R. Dr. Alessandro Gradelli & Dr. Daniele Cerroni

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Riduzione del cuneo fiscale: le misure previste dalla Legge n. 207/2024

Studio Gradelli

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