TFR, tassazione separata e normativa da luglio 2026: come si calcola l’imposta e quanto riceve il lavoratore
Il TFR – trattamento di fine rapporto è una parte della retribuzione che il lavoratore non riceve immediatamente, ma che matura progressivamente durante il rapporto di lavoro. Ogni anno il datore di lavoro accantona una quota destinata a essere corrisposta, di regola, al momento della cessazione, indipendentemente dal fatto che questa dipenda da dimissioni, licenziamento, scadenza del contratto o pensionamento.
Il TFR rappresenta quindi una vera e propria retribuzione differita: appartiene economicamente al lavoratore, ma viene liquidato in un momento successivo rispetto a quello in cui è maturato.
Il TFR: come si forma e perché è tassato separatamente
La disciplina civilistica del TFR è contenuta nell’art. 2120 del Codice civile. Per ciascun anno di servizio viene accantonata una quota ottenuta dividendo la retribuzione utile annua per 13,5. Il fondo già maturato, con esclusione della quota dell’anno in corso, viene inoltre rivalutato applicando un coefficiente composto dall’1,5% fisso e dal 75% dell’aumento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
Il TFR cresce, pertanto, attraverso due componenti: le quote annualmente accantonate e le rivalutazioni applicate al fondo esistente.
Proprio perché il TFR si forma nell’arco di più anni, non viene normalmente sommato alle retribuzioni dell’anno in cui è pagato. Se ciò avvenisse, l’intero importo aumenterebbe artificialmente il reddito annuale del lavoratore e potrebbe essere assoggettato alle aliquote IRPEF marginali più elevate.
Per evitare questa conseguenza, il legislatore ha previsto la tassazione separata del TFR. Il principio è semplice: una somma maturata durante molti anni non deve essere tassata come se fosse stata prodotta interamente nell’anno della cessazione.
Per tutto il 2026, la disciplina fiscale è contenuta negli artt. 17 e 19 del D.P.R. n. 917/1986. L’art. 17 include il TFR tra i redditi soggetti a tassazione separata, mentre l’art. 19 stabilisce come devono essere determinati la base imponibile e l’aliquota applicabile.
La tassazione separata non consiste, però, nell’applicazione di un’aliquota fissa. L’imposta sul TFR varia in funzione dell’importo maturato, della durata del rapporto e della situazione reddituale del lavoratore.
Un’altra distinzione importante riguarda la data di maturazione del TFR. La riforma introdotta dal D.Lgs. n. 47/2000 ha infatti separato il trattamento fiscale delle quote maturate fino al 31 dicembre 2000 da quello delle quote maturate dal 1° gennaio 2001.
La parte di TFR maturata fino al 31 dicembre 2000 continua a essere assoggettata alle regole previgenti, che prevedono specifiche riduzioni dell’imponibile in relazione agli anni di servizio. In linea generale, la riduzione è pari a 309,87 euro per ciascun anno ed è proporzionata nei rapporti a tempo parziale.
Per il TFR maturato dal 1° gennaio 2001, invece, la quota capitale viene tassata separatamente al momento della liquidazione, mentre le rivalutazioni annuali del fondo sono già sottoposte a un’imposta sostitutiva del 17%. Le rivalutazioni già tassate devono quindi essere escluse dalla base imponibile utilizzata per calcolare l’imposta sul TFR.
Nei rapporti iniziati prima del 2001 è necessario ricostruire separatamente le diverse componenti del TFR, considerando anche eventuali anticipazioni e le rivalutazioni maturate nel tempo.
Inserimento tabella – “TFR prima e dopo il 2001”
| TFR maturato fino al 31 dicembre 2000 | TFR maturato dal 1° gennaio 2001 |
|---|---|
| Applicazione delle regole fiscali previgenti | Tassazione separata della quota capitale |
| Specifica riduzione per gli anni di servizio | Esclusione delle rivalutazioni già tassate |
| Ricostruzione della componente storica | Imposta sostitutiva del 17% sulle rivalutazioni |
Dal TFR lordo al TFR netto
Quando il TFR viene liquidato, il datore di lavoro opera in qualità di sostituto d’imposta e applica una ritenuta fiscale provvisoria.
Il primo passaggio consiste nell’individuare il TFR imponibile. Dal fondo complessivo devono essere escluse le rivalutazioni già assoggettate all’imposta sostitutiva del 17%. Devono inoltre essere considerate le eventuali anticipazioni già ricevute dal lavoratore e le quote destinate alla previdenza complementare.
Una volta determinato il TFR fiscalmente rilevante, si calcola il cosiddetto reddito di riferimento, utilizzando la seguente formula:
Reddito di riferimento = TFR rilevante × 12 ÷ anni di servizio
Il reddito di riferimento rappresenta, in sostanza, la proiezione annuale del TFR maturato. Su questo valore vengono applicati gli scaglioni IRPEF vigenti nell’anno in cui sorge il diritto alla percezione.
Per il 2026 gli scaglioni applicabili sono:
| Reddito di riferimento | Aliquota IRPEF |
|---|---|
| Fino a 28.000 euro | 23% |
| Oltre 28.000 e fino a 50.000 euro | 33% |
| Oltre 50.000 euro | 43% |
L’imposta teorica così ottenuta viene divisa per il reddito di riferimento. Il risultato rappresenta l’aliquota media provvisoria che il datore di lavoro deve applicare al TFR imponibile.
Il calcolo può essere espresso con una seconda formula:
Aliquota media = imposta sul reddito di riferimento ÷ reddito di riferimento × 100
L’aliquota media viene infine applicata al TFR imponibile per determinare la ritenuta fiscale e, per differenza, il TFR netto spettante al lavoratore.
La ritenuta operata dal datore di lavoro non è necessariamente definitiva. L’Agenzia delle Entrate riliquida successivamente l’imposta utilizzando l’aliquota media effettiva del lavoratore nei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto al TFR.
Se l’imposta definitiva risulta superiore alla ritenuta applicata dal datore di lavoro, l’Agenzia richiede al lavoratore la differenza. Se, invece, risulta inferiore, viene riconosciuto il relativo rimborso.
Il TFR segue quindi un doppio momento fiscale: una prima tassazione provvisoria effettuata dal datore di lavoro e una successiva riliquidazione effettuata dall’Amministrazione finanziaria.
Un esempio di calcolo del TFR netto
Si consideri un lavoratore che cessa il rapporto nel 2026 dopo dieci anni di servizio e al quale deve essere liquidato un TFR imponibile di 30.000 euro. Si ipotizza che le rivalutazioni già tassate siano state escluse e che non siano presenti anticipazioni o quote destinate alla previdenza complementare.
Il reddito di riferimento sarà:
30.000 × 12 ÷ 10 = 36.000 euro
Su 36.000 euro si applicano gli scaglioni IRPEF del 2026:
- 23% sui primi 28.000 euro: 6.440 euro;
- 33% sui successivi 8.000 euro: 2.640 euro.
L’imposta teorica sul reddito di riferimento è quindi pari a:
6.440 + 2.640 = 9.080 euro
L’aliquota media applicabile al TFR sarà:
9.080 ÷ 36.000 × 100 = 25,2222%
Applicando questa aliquota al TFR imponibile si ottiene:
30.000 × 25,2222% = 7.566,67 euro
La liquidazione sarà pertanto così composta:
| Calcolo del TFR | Importo |
|---|---|
| TFR imponibile lordo | 30.000,00 euro |
| Ritenuta fiscale provvisoria | 7.566,67 euro |
| TFR netto al lavoratore | 22.433,33 euro |
In termini percentuali, il lavoratore riceve un TFR netto pari a circa il 74,78% del TFR imponibile, mentre la ritenuta provvisoria rappresenta il 25,22%.

Utilizzare un grafico ad anello con due componenti: TFR netto al lavoratore, 74,78%; ritenuta fiscale provvisoria, 25,22%.
L’esempio è volutamente semplificato. Nella liquidazione effettiva devono essere valutate le quote eventualmente maturate prima del 2001, le anticipazioni già corrisposte, i periodi a tempo parziale, la destinazione del TFR alla previdenza complementare e le specifiche detrazioni o riduzioni applicabili.
Il calcolo corretto del TFR richiede quindi una ricostruzione analitica dell’intero rapporto. Errori nell’individuazione dell’anzianità, delle quote imponibili o delle rivalutazioni possono produrre ritenute insufficienti o eccessive e determinare successive richieste dell’Agenzia delle Entrate.
Anche per l’impresa il TFR conserva una rilevanza centrale. Quando il fondo rimane in azienda, la cessazione di rapporti di lunga durata o la concentrazione di più cessazioni nello stesso periodo possono generare un esborso finanziario significativo. La gestione del TFR deve pertanto essere integrata nella pianificazione del costo del lavoro e della tesoreria aziendale, tenendo conto dell’eventuale destinazione al Fondo di Tesoreria INPS o alla previdenza complementare.
Dal punto di vista normativo, il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 ha approvato il nuovo Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi. Sebbene il decreto sia entrato formalmente in vigore il 4 luglio 2026, le nuove disposizioni si applicheranno dal 1° gennaio 2027.
Fino al 31 dicembre 2026 continueranno quindi a trovare applicazione gli artt. 17 e 19 del D.P.R. n. 917/1986. Dal 1° gennaio 2027 la tassazione separata sarà disciplinata dall’art. 19 del nuovo Testo unico, mentre le regole relative al TFR e alle indennità di fine servizio saranno contenute nell’art. 21.
Il principio di fondo rimane invariato: il TFR è un reddito formatosi nel tempo e la sua tassazione deve essere coerente con questa natura pluriennale. La tassazione separata consente di evitare che il pagamento concentrato nell’anno della cessazione produca un carico fiscale non proporzionato all’effettiva capacità contributiva del lavoratore.
Articolo aggiornato al 17 agosto 2026. L’esempio ha finalità illustrativa e non sostituisce il calcolo analitico della singola posizione lavorativa.
La nuova destinazione del TFR dal 1° luglio 2026
Dal 1° luglio 2026 è operativa una rilevante modifica alla disciplina della destinazione del TFR maturando. L’art. 1, commi 201-205, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, e in particolare il comma 204, ha modificato l’art. 8 del D.Lgs. n. 252/2005, introducendo un meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato assunti a decorrere da tale data. Restano esclusi i dipendenti pubblici e i lavoratori domestici. Le modalità operative sono state precisate dalla COVIP con la deliberazione del 19 giugno 2026. Ministero del Lavoro – COVIP
Il lavoratore di prima assunzione dispone di 60 giorni dalla data di instaurazione del rapporto, in luogo dei precedenti sei mesi, per scegliere se mantenere il TFR presso il datore di lavoro secondo il regime dell’art. 2120 c.c., destinarlo a una forma pensionistica liberamente scelta oppure aderire alla forma collettiva individuata dalla contrattazione applicabile. La scelta di mantenere il TFR in azienda può essere successivamente revocata in favore della previdenza complementare.
In mancanza di una dichiarazione espressa entro i 60 giorni, si perfeziona l’adesione automatica alla forma pensionistica collettiva prevista dal contratto o dall’accordo applicato in azienda. Qualora siano previste più forme pensionistiche, il conferimento avviene, salvo diverso accordo aziendale, in favore di quella alla quale risulti iscritto il maggior numero di dipendenti. In assenza di una forma collettiva di riferimento, il TFR viene destinato alla forma pensionistica residuale individuata dalla normativa.
L’adesione automatica comporta, con decorrenza dalla data di assunzione, il versamento della cosiddetta contribuzione piena, costituita dall’intero TFR maturando, dal contributo posto a carico del datore di lavoro e dal contributo minimo previsto a carico del lavoratore dalla contrattazione collettiva. La contribuzione del lavoratore non è tuttavia obbligatoria quando la sua retribuzione annua lorda risulta inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale. Il datore di lavoro effettua materialmente i versamenti dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni, comprendendo anche le quote maturate dalla data di assunzione.
Per i lavoratori che hanno già avuto precedenti rapporti di lavoro occorre verificare la scelta effettuata in passato. Se il lavoratore risulta già titolare di una posizione di previdenza complementare alimentata, anche parzialmente, dal TFR e non integralmente riscattata, deve indicare entro 60 giorni al nuovo datore di lavoro la forma pensionistica alla quale conferire il TFR futuro. In questo caso non è normalmente possibile riportare il TFR in azienda. Se, invece, nei precedenti rapporti il lavoratore aveva scelto di mantenerlo presso il datore di lavoro, oppure aveva integralmente riscattato la precedente posizione pensionistica, tale scelta continua a produrre effetti, ferma restando la possibilità di destinare successivamente il TFR maturando alla previdenza complementare.
Dal punto di vista aziendale, al momento dell’assunzione il datore di lavoro deve informare il dipendente sul funzionamento dell’adesione automatica, sulla forma pensionistica di riferimento, sui contributi previsti e sul termine di 60 giorni. Deve inoltre acquisire e conservare la dichiarazione scritta del lavoratore, rilasciandone copia controfirmata. In attesa dell’adozione definitiva del nuovo modello TFR3, la scelta può essere formalizzata utilizzando il facsimile ministeriale o una dichiarazione scritta equivalente. L’INPS, con il messaggio 10 luglio 2026, n. 2325, ha inoltre fornito le istruzioni per la regolarizzazione delle quote maturate tra la data di assunzione e la comunicazione della scelta definitiva. FAQ del Ministero del Lavoro – INPS
Questa novità non modifica direttamente la tassazione separata disciplinata dagli artt. 17 e 19 del TUIR, che continua a trovare applicazione al TFR conservato presso il datore di lavoro o versato al Fondo di Tesoreria INPS. Quando, invece, il TFR viene destinato a una forma pensionistica complementare, le somme confluiscono nella posizione individuale del lavoratore e sono assoggettate, al momento dell’erogazione della prestazione, allo specifico regime fiscale previsto dal D.Lgs. n. 252/2005. Diventa quindi essenziale distinguere tra TFR liquidato alla cessazione del rapporto, soggetto a tassazione separata, e TFR conferito al fondo pensione, assoggettato alla fiscalità propria della previdenza complementare.

Redazione a cura dell’ H.R. Dr. Alessandro Gradelli & Dr. Daniele Cerroni
