Passa al contenuto principale

Il Consulente del Lavoro

| Alessandro Gradelli | ,

CHI E’ IL CONSULENTE DEL LAVORO?

Ancora in molti non conoscono questa figura sempre più strategica per lo sviluppo della risorsa aziendale più importante, le Persone.
… ecco la Nostra risposta !!!

L’Ordine dei Consulenti del Lavoro è riconosciuto dalla Legge n.12 del 1979, che assegna a questa figura un ruolo predominante nella gestione degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale dei lavoratori dipendenti. Se tali adempimenti non sono svolti in modo diretto dal datore di lavoro, possono essere svolti dai Consulenti iscritti all’albo o da altri professionisti abilitati (es. Avvocati, Commercialisti, Ragionieri o Periti Commerciali). A differenza degli soggetti citati, però, il Consulente del Lavoro non ha l’obbligo di comunicazione della propria attività agli Ispettorati del Lavoro delle province in cui vengono svolti gli adempimenti.

Per acquisire il titolo di Consulente del Lavoro, la Legge n.12/1979 prevede che sia necessaria una specifica abilitazione professionale e una successiva iscrizione all’albo. Il Consulente del Lavoro viene sempre indicato dal Legislatore come soggetto principale nella gestione degli adempimenti previsti dal comma 1 della suddetta Legge, poiché anche i centri di assistenza fiscale istituiti dalle diverse associazioni di categoria possono a loro volta avvalersi del supporto dei Consulenti del Lavoro.

In sintesi, il Consulente del Lavoro è un libero professionista che fornisce consulenza in ambito giuslavoristico e possiede le competenze per supportare imprese ed enti in materia di amministrazione del personale.

Il CONSULENTE DEL LAVORO quindi informa e tiene aggiornato i propri clienti in merito agli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale di dipendenti e collaboratori

Il CONSULENTE DEL LAVORO effettua l’inquadramento dell’azienda e dei suoi dipendenti iscrivendoli agli Istituti previdenziali e assicurativi di competenza e gestendo le comunicazioni con i Centri per l’Impiego, elabora paghe e contributi scegliendo, interpretando ed applicando i contratti collettivi e, ove necessario, individuali, assolve agli adempimenti previdenziali e assicurativi mensilmente e annualmente, fornisce consulenza tecnica in materia di lavoro per risolvere problemi di inquadramento contrattuale, gestendo le comunicazioni e le pratiche con i l’Anpal, la Direzione Territoriale del Lavoro, l’INAIL, l’INPS, i sindacati, le Casse Edili, ecc…, fornisce consulenza tecnica in sede di contenzioso in merito a questioni inerenti i rapporti di lavoro (controversie individuali e collettive, assistenza per ispezioni e redazione ricorsi) e non per ultimo fornisce consulenza tecnica di ufficio o di parte assistendo il Giudice o le parti in conflitto nel corso del processo.

Scegliere a chi affidare l’amministrazione del personale per l’elaborazione delle cedole paga dei propri dipendenti è di cruciale importanza poiché, se tale attività non viene svolta con la dovuta accuratezza, vi è il rischio di tralasciare alcuni degli adempimenti obbligatori e di incorrere in sanzioni.

Per concludere, elenchiamo quali possano essere le funzioni he può ricoprire un consulente del lavoro:

  • genesi, definizione, evoluzione di un rapporto di lavoro: gestione di tutti gli aspetti contabili, economici, giuridici, assicurativi, previdenziali e sociali che esso comporta;
  • assistenza e rappresentanza dell’azienda nelle vertenze extragiudiziali (conciliazioni e arbitrati) derivanti dai rapporti di lavoro subordinato e parasubordinato;
  • assistenza e rappresentanza in sede di contenzioso con gli istituti previdenziali, assicurativi e ispettivi del lavoro;
  • consulenza tecnica d’ufficio e di parte;
  • assistenza in sede di contenzioso tributario presso le commissioni e gli uffici dell’amministrazione finanziaria;
  • consulenza e assistenza nelle relazioni e nei rapporti aziendali (contratti, convenzioni, etc.) di carattere obbligatorio, tipico e atipico;
  • trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali;
  • certificazione tributaria;
  • funzioni in ambito delle segnalazioni di denuncia di attività di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo;
  • funzioni in ambito di conciliazione e arbitrato nell’ambito delle controversie di lavoro (funzioni introdotte dalla legge 183/2010);
  • funzioni di asseverazione della regolarità normativa dei rapporti di lavoro;
  • intermediari abilitati alla trasmissione delle dimissioni in modalità telematica;
  • gestione della crisi di impresa (secondo quanto previsto dall’art. 358 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14);
  • redazione nonchè stesura di regolamenti per welfare aziendale;
  • redazione nonchè stesura di accordi aziendali.

Redazione a cura dell’ H.R. Dr. Alessandro Gradelli

#

Il Consulente del Lavoro

Studio Gradelli

Condividi articolo
Ti potrebbero interessare anche…

    Orienta da subito la tua azienda verso la crescita.
    HRMPS è al tuo fianco.

    =